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ACCANTONAMENTO
Tribunale di Catanzaro 29/05/2009 del: 29/05/2009
Oggetto: quando sorge l'obbligo del pagamento della Cassa
In mancanza del versamento da parte dell’impresa, la Cassa Edile non è tenuta all’erogazione del relativo trattamento ai lavoratori.
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Tribunale del lavoro di Firenze n. 799/2008 del: 30/03/2009
Oggetto: Ll'obbligazione della cassa nasce con la provvista
Il giudicante qualifica il rapporto di delegazione di pagamento, stipulata tramite l’adesione delle parti del contratto di lavoro alla disciplina dettata dalla contrattazione di settore, come delegazione c.d. titolata, atteso il riferimento espresso al rapporto giuridico sottostante ( IV comma dell’art. 18 ccnl edili il cui contenuto è confermato dall’art. 36 punto b.bis). Ne consegue ex art. 1271, II co., c.c., l’opponibilità, da parte della cassa edile delegata, delle eccezioni opponibili al datore di lavoro delegante in relazione al rapporto di provvista. (in tal senso, Cass. 1.10.2003 n. 14658).
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Tribunale di Caltanissetta n. 885/2008 del: 17/10/2008
Oggetto: Quando sorge l'obbligazione di pagamento della cassa
L’obbligazione della Cassa sorge a titolo di delegata al pagamento. Conseguentemente deve ritenersi che qualora manchi il versamento dell’accantonamento da parte del datore di lavoro alla Cassa non può sorgere l’obbligazione di quest’ultima a titolo di delegazione (cfr. Cass. N. 14658/03 e Cass. N. 16014/06).
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Tribunale del lavoro di Firenze n.1616/06 del: 22/12/2006
Oggetto: Versamento diretto
Il pagamento diretto delle somme dovute ai lavoratori non ha alcun effetto rispetto agli obblighi che il datore di lavoro ha verso la Cassa Edile che dunque permangono completamente. Il datore di lavoro potrà ovviamente ripetere quanto pagato erroneamente ai lavoratori.
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Tribunale di Perugia n. 68/2006 del: 07/09/2006
Oggetto: Pagamento diretto
Il pagamento dell’accantonamento direttamente al lavoratore non libera il datore di lavoro dall’obbligo di versamento alla Cassa Edile.
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Cassazione sez. lavoro n. 16014 del: 14/07/2006
Oggetto: Quando sorge l'obbligazione di pagamento della cassa
La sentenza in oggetto pone l’accento sul rapporto di delegazione titolata esistente tra Cassa Edile impresa lavoratore e quindi presuppone la necessità di alimentare la provvista che consente alla Cassa di erogare le varie prestazioni. La Suprema Corte richiama la sentenza n. 14658/2003 e quindi ribadisce l’orientamento secondo il quale le somme che il datore di lavoro ha l’obbligo di versare alla cassa edile quali accantonamenti destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali costituiscono somme spettanti a titolo retributivo ai lavoratori, i quali, in mancanza di pagamento da parte del datore di lavoro alla cassa e quindi del sorgere dell’obbligazione di quest’ultima a titolo di delegazione, possono agire nei confronti del datore per il pagamento delle relative somme; in tali casi l’onere di provare l’avvenuto pagamento incombe sul datore di lavoro.
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Tribunale del Lavoro di Milano n. 457 del: 17/01/2006
Oggetto: Pagamento diretto
I versamenti effettuati direttamente a mani dei lavoratori sono inopponibili alla Cassa sia per la parte retributiva che per la parte contributiva.
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Tribunale del Lavoro di Roma n. 5882 del: 27/01/2005
Oggetto: Pagamento diretto
A norma degli artt. 19 e 37 del CCNL 29.01.2000 il datore di lavoro con l’iscrizione alla Cassa Edile si impegna ad effettuare i versamenti per gli accantonamenti solo all’Ente, con l’esclusione di ogni rimessa diretta. L’impresa è quindi liberata dal suo obbligo solo con il versamento di dette somme all’Ente.
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Cassazione n. 1327 del: 19/01/2005
Oggetto: Rancato versamento alla Cassa Edile delle somme trattenute per l'accantonamento.
Il mancato versamento delle somme destinate alla Cassa Edile per ferie, gratifica natalizia e festività no integra il reato di appropriazione indebita ex art. 61 n. 11 codice penale, bensì soltanto l’illecito amministrativo previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 14 luglio 1959 n. 741 e dell’art. 13 del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758.
Nota
E’ interessante rilevare che nella motivazione la sentenza configura la fattispecie dell’accantonamento come delegazione di pagamento, per la quale la Cassa Edile diventa obbligata nei confronti dei lavoratori non con il mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento delle somme dovute per ferie, gratifica natalizia e (allora) per festività.
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Cassazione sez. lavoro n. 14658 del: 01/10/2003
Oggetto: Quando sorge l'obbligo per la Cassa Edile
Le somme che il datore di lavoro ha l’obbligo di versare alla Cassa Edile quali accantonamenti destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo ( Cass.19 aprile 2001 n. 5741).
Poiché il meccanismo normativamente previsto per il pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei lavoratori integra una delegazione (ex artt. 1269 e segg. Cod. civ.: Cass. 27 maggio 1998 n. 5257), la Cassa stessa non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse.
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Cassazione n. 6297 Del: 04/05/2001
Oggetto: Recupero accantonamento
Gli accantonamenti presso la Cassa Edile hanno natura prevalentemente retributiva, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non provveda agli stessi, al lavoratore non può essere negata la legittimazione ad agire nei confronti del datore di lavoro, per la riscossione delle somme a lui spettanti.
(Conforme Cass. Sez. Lavoro n. 5741 del 19/04/01)
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Cassazione Sez. Lavoro 05741 del: 19/04/2001
Oggetto: Recupero accantonamento
La legittimazione ad agire nei confronti del datore di lavoro per il pagamento delle somme, che questi aveva l’obbligo di versare, in forza della disciplina contrattuale collettiva, alla Cassa Edile quali accantonamenti destinati al pagamento delle ferie, non può essere negata ai lavoratori; infatti, i lavoratori agiscono per conseguire somme loro spettanti a titolo retributivo, essendo la Cassa, a seguito degli accantonamenti, mera depositaria di somme da corrispondere agli aventi diritto alla scadenza, a titolo retributivo nell’ambito di una funzione di intermediazione, e non di previdenza ed assistenza, che attiene al rapporto di lavoro e non ad un rapporto di natura previdenziale.
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Pretura La Spezia del: 25/06/1997
Oggetto: Recupero accantonamento
La Cassa Edile ha la legittimazione attiva per agire in giudizio per il recupero dell'accantonamento per i lavoatori iscritti alla Cassa Edile (essa opera in prima persona secondo la fattispecie del mandato senza rappresentanza ex art. 1705 codice civile).
La natura del diritto all'accantonamento è la stessa sia che lo eserciti in proprio il titolare, sia che lo eserciti per suo conto il mandatario: pertanto il credito della Cassa per l'accantonamento ha natura privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis del codice civile (conformi Trib. di Roma 30 marzo 1979, Pretura Padova 27 febbraio 1980 e Tribunale Cagliari 24 aprile 1985).
Analogo privilegio non spetta per i crediti di natura contributiva, dotati della minore prelazione di cui all'art. 2754 codice civile.
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Pretura Firenze del: 04/03/1995
Oggetto: Recupero accantonamenti
Il dipendente da impresa edile iscritta alla Cassa Edile non ha diritto a chiedere al datore di lavoro le somme da questa trattenute sulle retribuzioni ma non versate alla Cassa medesima. Unica legittimata ad agire nei confronti del datore di lavoro inadempiente è infatti la Cassa, in virtù della destinazione mutualistica delle somme ad essa spettanti secondo la contrattazione collettiva di settore.
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Pretura Teramo del: 30/06/1990
Oggetto: Pagamento diretto dell'accantonamento - Insussistenza - Efficacia liberatoria
L'imprenditore edile vincolato dal contratto collettivo nazionale e dai relativi accordi provinciali, deve provvedere al versamento degli accantonamenti e dei contributi direttamente alla Cassa Edile, non avendo, nei confronti di quest'ultima, efficacia liberatoria l'eventuale liquidazione delle relative prestazioni da parte dell'imprenditore a favore dei dipendenti, a seguito di accordo in tal senso intercorso tra le parti. I contributi e gli accantonamenti dovuti alla Cassa Edile, infatti, hanno natura previdenziale per cui di essi nè il datore, nè i lavoratori possono disporre, derivando tale indisponibilità dalla necessità dell'assolvimento dei compiti cui la Cassa Edile è preposta in forza dell'autonomia collettiva e per il suo stesso funzionamento.
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Pretura Varese del: 21/10/1986
Oggetto: Natura retributiva: obbligo contributivo
Gli importi dell'accantonamento per gratifica natalizia, ferie e festività hanno natura retributiva e sono assoggettabili a contribuzione.
(Informazione previdenziale 1987, pag. 1561)
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Pretura Chieti del: 15/03/1985
Oggetto: Non compensabilità debiti verso la Cassa con somme corrisposte ai lavoratori
Perché la compensazione operi l'effetto estintivo delle obbligazioni è necessaria l'esistenza di due soggetti rispettivamente obbligati l'uno verso l'altro, in quanto titolari di crediti contrapposti. (Nella specie è stata esclusa l'applicabilità della compensazione al debito del datore di lavoro verso una Cassa Edile per contributi con le somme dal primo direttamente corrisposte ai lavoratori dipendenti anziché alla predetta Cassa).
(Archivio civile anno 1985 pag. 1120)
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