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RECUPERO CREDITI
Cassazione Sez. Lavoro n. 25888 del 28/10/2008
Oggetto: Decreto Ingiuntivo
L'attestazione del credito da parte del direttore della Cassa Edile è da considerare idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
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Tribunale del Lavoro di Milano n. 457 del 17/01/2006
Oggetto: Riconoscimento legittimazione
La ratio sottesa al sistema degli accantonamenti delle retribuzioni indirette e dei contributi è facilmente comprensibile e deriva dalla particolare “mobilità” alla quale sono sempre stati soggetti i lavoratori del settore edilizio. Per evitare il frazionamento delle mensilità indirette, per ogni datore di lavoro per il quale il lavoratore ha prestato attività, è stato concepito il versamento alla Cassa edile dei contributi, ed in forma di accantonamento, delle retribuzioni indirette. La funzione della Cassa pertanto assolve a scopi costituzionalmente garantiti, di natura pubblicistica e di rilievo sociale. La particolare natura pubblicistica ed in parte previdenziale spiega la ratio delle norme contrattuali collettive e di quelle previste contrattualmente con l’adesione allo Statuto ed al Regolamento di Gestione della Cassa Edile. In conseguenza di tutto ciò solo la Cassa è legittimata a riscuotere nei termini dello Statuto e del regolamento in armonia con quanto previsto dal CCNL.
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Cassazione n. 13300 del 21/06/2005
Oggetto: La Cassa Edile è legittimata ad agire in giudizio per il recupero dell'accantonamento
Nota: Nella motivazione si afferma erroneamente che il fondamento della legittimazione risiede anche nel fatto che la Cassa sarebbe tenuta ad anticipare al lavoratore il trattamento ancorché l’impresa non abbia effettuato il versamento.
Tale affermazione è erronea in quanto la Cassa è obbligata al pagamento solo con la costituzione della “provvista” con l’accantonamento dell’impresa, come risulta chiaramente dall’art. 18 del CCNL di settore. In tal senso il parere del Prof. Sandulli allegato alle Comunicazioni CNCE n. 281 del 16 dicembre 2005. Vedi anche sentenza Cassazione n. 1327 del 19 gennaio 2005.
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Tribunale del Lavoro di Lecce n. 457 del 05/02/2004
Oggetto: Riconoscimento legittimazione
La Cassa edile, in forza dell’obbligo contrattuale che impone al datore di lavoro di versare determinate somme alla Cassa trattenendole dalle buste paga dei lavoratori, ha la legittimazione ad agire nei confronti del datore di lavoro inadempiente.
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Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro del 28/08/2003
Oggetto: Riconoscimento legittimazione per recupero crediti
La Cassa Edile pur agendo – secondo la più recente giurisprudenza – come mandataria-intermediaria per conto del lavoratore, non perde la propria autonoma legittimazione ad agire nei confronti del datore di lavoro inadempiente al fine di ottenere il versamento delle somme da accantonare sulla retribuzione secondo gli obblighi contrattuali assunti direttamente dallo stesso datore di lavoro nei confronti della Cassa.
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